|
Rivelazioni segreti aziendali: non punibili se non c'è il danno La quinta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza del 27 aprile scorso, la n. 17744, ha considerato non punibile la rivelazione di segreti aziendali nel caso non sia ravvisabile nessun danno di tipo patrimoniale o di altra natura. La vicenda è quella di due dipendenti di un'azienda che si erano appropriati di alcuni documenti riservati. In un primo tempo il tribunale aveva condannato gli imputati per il reato previsto dall'art. 621 c.p. (Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032) e per il reato di cui all'art. 171 bis L. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).
Il secondo atto della vicenda si è concretizzato con la pronuncia della Corte di Appello di Firenze, la quale assolveva gli imputati dal reato di cui all'art, all'art. 171 bis L. 633/1941, ritenendo sussistente il solo tentativo del reato di cui all'art. 621 del c.p.
Il difensore dei due imputati proponeva quindi ricorso alla Cassazione, la quale sentenziava che - il ricorso debba essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di estinzione dei reato per prescrizione non può essere considerata ai sensi dell'art, 129 c.p.p. dovendosi procedere ad una assoluzione nel merito. Ai sensi dell'art 621 c.p.la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti. La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu nocumento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale. La mancanza del nocumento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato-
Quindi l'impossibilità di riscontrare un nocumento o un danno di qualsivoglia natura rende non punibili i comportamenti degli imputati. La sentenza costituisce sicuramente un precedente giurisprudenziale di indubbio valore per tutti i casi assimilabili a quello giudicato.
Dr. Elio Truzzolillo
Sottocategoria leggi-e-normative-
|